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R.D. 11/12/1933 n. 1775
Art. 27. Con le norme stabilite dal decreto reale 30 dicembre 1923 n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto reale 13 febbraio 1933 n. 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel titolo II del r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, e all'articolo 2, lettera a) del r. decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
Art. 28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali del- l'acqua potabile fino alla camera di scarico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.
Art. 29. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio ipoteca od altro diritto reale. Per le opere e gli impianti nei quali lo stato ha facoltà d'immettersi in posses- so a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo stato. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei ministeri dei lavori pubblici e delle finanze. Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.
Art. 30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Art. 31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza consenso allo stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
Art. 32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso. Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare. Il riscatto viene esercitato con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato aliena- to a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
Art. 33. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canale primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica. L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa. Il genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dellostato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza dicui al detto articolo 71 è compilato dal genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma del- l'art. 34 della legge suddetta. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.
Art. 34. Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico. La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.
Art. 35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: Per ogni modulo (litri cento al minuto se- condo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colatu re o residui di acqua, annue lire duecento; Se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; Per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; Per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.
Art. 36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.
Art. 37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriori. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata. Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
Art. 38. Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1 luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento. Decorre pure dal 1 luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. Il ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo. Disposizioni analoghe il ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del r. decreto 25 febbraio 1924 n. 456.
Art. 39. I crediti dello stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro recupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo stato. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del codice civile. La riscossione di tali crediti è fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910 n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato.
Art. 40. Il disciplinare della concessione determina la quantità il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo stato. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione del- l'acqua. Su esplicito parere del consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta. Il consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
Art. 41. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che sieno riconosciuti necessari dall'autorità militare. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari. Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri con compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti. Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla commissione suprema di difesa.
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